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a soqquadro

Chi ne paga lo scotto?

Abito in una strada dove il municipio ha deliberato importanti lavori di ristrutturazione. Da oltre un anno siamo sottoposti al disturbo (rumori, polvere che sale nell'appartamento, ecc) del cantiere, che oltretutto ha significativamente alterato la struttura della strada, che é stata allargata. Hanno spostato l'entrata principale dell'immobile, retrocedendola su una rampa laterale di ingresso ai garage con evidente danno estetico e funzionale. Inoltre hanno innalzato un palo dell'illuminazione proprio davanti (a circa 3 metri) ai balconi delle camere da letto. La notte avremo una bella illuminazione pubblica in camera, malgrado le persiane chiuse. Uno dei vicini ha giá traslocato disperatamente.

Al momento della firma del contratto di locazione nulla sapevamo del progetto. L'amministrazione peró lo sapeva, ma nulla ha menzionato. La mia domanda: posso richiedere un "indennizzo" per il sin qui sopportato e per le modificazioni apportate alla situazione originale?

L'opinione del giurista

Caro lettore, il suo quesito ci permette di divulgare una volta in più i diritti che ha il conduttore per casi di deterioramento successivo dell'ente locato, casi che purtroppo accadono spesso. La fattispecie è un classico e la risposta è scolastica: sì, lei può chiedere una diminuzione della pigione ed in alcuni casi anche il risarcimento dei danni.

Infatti sono applicabili

  • l'art. 256 CO (Codice delle obbligazioni svizzero), secondo cui il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione e
  • gli artt. 259a-259i CO, secondo cui se sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili al conduttore né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:
    • a. l'eliminazione del difetto;
    • b. una riduzione proporzionale del corrispettivo (è il caso di specie);
    • c. il risarcimento dei danni (potrebbe entrare in considerazione visto la mala fede del locatore che sapeva dei prossimi lavori decisi dal Comune);
    • d. l'assunzione della lite contro un terzo.

Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione (che così si reputa comunque pagata, di modo che il conduttore non cada in mora), ciò che gli permetterà di fare le necessarie pressioni nei confronti del locatore.

Date alcune condizioni (art. 259b CO), per il conduttore potrebbe essere pure possibile la risoluzione del contratto. Infatti se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l'idoneità dell'immobile all'uso cui è destinato." - Avv. Nicola Urbani



 

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