padre sfortunato
Diritto di visita e contributo di mantenimento
Avevo una relazione con una donna dalla quale ho avuto una figlia, per vari motivi la storia è finita e la bimba è rimasta con la mia ex compagnia. Mi sono offerto di dare un mantenimento pari a 200 euro mensili e davanti un giudice abbiamo pattuito 2 giorni a settimana (con un totale di 6 ore) che io dovrei passare con mia figlia (premetto che la bimba è riconosciuta a tutti gli effetti), per quattro anni, età attuale della bimba mi sono offerto da baby-sitter di mia figlia, ma non mi è stato possibile quindi ho contribuito a questo mantenimento aspettando quei 2 giorni da passare insieme a lei.
Ora la mia ex compagna mi chiede un aumento (pari a 400 euro) dicendo che il fabbisogno della bambina è cambiato, ma io non sono tanto d'accordo per il fatto che la bambina ha solo 4 anni e poi non dovrei essere l'unico a partecipare al suo mantenimento, cosa posso fare? voglio sottolineare che la bimba la vedo solo 2 volte a settimana anke se nn sempre, sapendo che come padre dovrei partecipare alla sua vita non solo dal punto di vista economico, non vorrei accettare la sua richiesta strettamente legata ad una questione economica, io ho tanta voglia di partecipare alla vita di mia figlia che come tale l'ho desiderata con tutto me stesso, forse sono un padre poco fortunato...
L'opinione del giurista
Dalle informazioni in nostro possesso riteniamo trattarsi di una fattispecie di diritto italiano. Per cui le indicazioni che seguono vadano intese come orientamento generale, ev. applicabili mutatis mutandi anche al caso in esame.
Il campo è parecchio complesso e le procedure processuali articolate e delicate per cui ci è impossibile definire chi dei due genitori ha torto nell'opporre resistenza, oppure ragione nel pretendere e ciò perché per esaminare con cognizione di causa diritti e doveri dei genitori nei confronti della figlia, ma soprattutto i diritti e gli interessi della bambina nel contesto famigliare, necessita avere un certo numero di dati.
Avantutto si possono prendere come base le tavole indicatrici del fabbisogno dei figli rapportati ad una certa età ed ad un luogo di domicilio, elaborate da istituti specializzati. Ma sono delle raccomandazioni e non sono da confondere con il contributo vero e proprio che viene calcolato con un metodo ben definito dalle legge e dalla giurisprudenza.
Indicativamente pertanto sia rilevato che occorre valutare il contributo di mantenimento con i l'aiuto di elementi come il tenore di vita avuto dalla coppia, ancorché non sposata, il fabbisogno della figlia e del padre non affidatario e del suo reddito e del contributo che presta in natura il genitore affidatario. Quindi oltre al fabbisogno, è necessario determinare la capacità contributiva dei genitori, oltre che ad un ev. reddito e sostanza della bambina.
Da notare che in certi casi, per evitare abusi, non ci si limita a porre in calcolo il reddito effettivo dell'obbligato, se manifestamente al di sotto del potenziale di reddito che ragionevolmente si può pretendere da una persona date le sue qualifiche professionali ed esperienza lavorativa, ma piuttosto si stabilisce quanto sarebbe il suo reddito ipotetico.
Determinati questi dati si procede al calcolo dell'importo contributivo, che va poi bilanciato alla fattispecie concreta, ma sovente ci sono degli ammanchi e ciò porta a ricalcolare nuovamente il contributo su basi differenti.
Se le parti, eventualmente già assistite da consulenti di propria fiducia, non addivengono ad una accordo, che comunque si consiglia di far esaminare dal giudice competente, o almeno dall'autorità tutoria che talvolta può fungere da buon mediatore degli interessi dei minori con quelli dei genitori, è inevitabile il ricorso alla procedura giudiziaria, e stavolta riteniamo, per i motivi sopra esposti, con il patrocinio dei rispettivi legali.

